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Come funziona

Le agevolazioni concesse

 

Le imprese beneficiarie, presentando apposita istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'emanazione di un bando pubblico, potranno godere di:

a) esenzione dalle imposte sui redditi;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;

c) esenzione dall’imposta municipale propria per i soli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dalle imprese per l’esercizio dell’attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro.

Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può beneficiare delle esenzioni di cui sopra, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 14 e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.

Esenzione dalle imposte sui redditi

 

Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all’articolo 14, nei limiti delle seguenti percentuali:

a) 100% (cento percento), per i primi cinque periodi di imposta;
b) 60% (sessanta percento), per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
c) 40% (quaranta percento), per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
d) 20% (venti percento), per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.


Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive

 

Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza di cui all’articolo 14, dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00 così come previsto all’articolo 1, comma 341, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Esenzione dall’imposta municipale propria

 

Per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati dalle imprese per l’esercizio dell’attività d’impresa, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di finanziamento


Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente

 

Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% (trenta percento) degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009 citato nelle premesse, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:

a) 100% (cento percento), per i primi cinque anni;
b) 60% (sessanta percento), per gli anni dal sesto al decimo;
c) 40% (quaranta percento), per gli anni undicesimo e dodicesimo;
d) 20% (venti percento), per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

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